Art. 1 Associazione
L’Associazione Giovane Italia è un’associazione apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro, con sede in Norvegia, presso l’indirizzo del presidente in carica. L’associazione è un’associazione ai sensi della normativa norvegese e ne segue la regolamentazione applicabile.
Art. 2 Scopo
Lo scopo dell’associazione è di:
a) organizzare corsi di lingua e cultura italiana per bambini;
b) organizzare attività ricreative per la comunità italiana in Norvegia;
c) collaborare con enti, associazioni e autorità norvegesi e italiani che si occupano di istruzione dei figli di italiani all’estero e della diffusione della lingua e cultura italiana in Norvegia;
d) organizzare altre eventuali attività volte alla promozione della lingua e cultura italiane in Norvegia.
Art. 3 Membri
Possono diventare membri dell’associazione tutti gli italiani e stranieri interessati alla lingua e cultura italiane, che abbiano pagato la quota associativa e che condividano i fini dell’associazione e ne accettino lo Statuto.
Art. 4 Assemblea
L’assemblea viene convocata due volte all’anno in via ordinaria, e può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno tre membri, da inviare al presidente del consiglio direttivo. Le assemblee vengono convocate dal presidente del consiglio direttivo per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data fissata per la riunione. Le assemblee possono essere svolte per iscritto, a meno che 1/3 dei membri richieda che si svolgano con una riunione. Le delibere dell’assemblea vengono prese a maggioranza semplice dei presenti alla riunione, o dei voti espressi per iscritto (in caso di assemblea svolta per iscritto, la mancanza di voto iscritto contrario viene considerata voto favorevole alla mozione).
L’assemblea ha le seguenti competenze, oltre a quelle eventualmente previste dalla normativa norvegese applicabile:
a) esamina l’operato del consiglio direttivo e dà le indicazioni per il futuro;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
c) elegge il consiglio direttivo ogni due anni.
Art. 5 Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da tre membri (direttori), eletti dall’assemblea. Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, il segretario ed il tesoriere (cassiere). Il consiglio può nominare delle commissioni con compiti specifici che risponderanno direttamente al consiglio.
Il segretario e' il vice presidente della Associazione Giovane Italia. Se per qualche motivo il presidente decade, il segretario assume la carica di presidente fino alla elezione del nuovo presidente.
Le riunioni vengono convocate dal presidente per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data fissata per la riunione. Le riunioni possono essere svolte per iscritto, a meno che un direttore richieda che si svolgano con un incontro. Il quorum per le riunioni del consiglio è di tre direttori. Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza semplice dei presenti alla riunione (in caso di parità, il voto del presidente vale doppio), o dei voti espressi per iscritto (in caso di riunione svolta per iscritto, la mancanza di voto iscritto contrario viene considerata voto favorevole alla mozione).
Le dimissioni di un direttore devono essere inoltrate al presidente per iscritto, le dimissioni del presidente devono essere inoltrate all’assemblea per iscritto.
Art. 6 Rappresentanza
L’associazione è rappresentata dal presidente del consiglio direttivo, che con la sua firma impegna l’associazione. Il presidente del consiglio direttivo può delegare la firma ad un altro direttore. Nei rapporti finanziari e con le banche, la firma dell’associazione spetta al tesoriere.
Art. 7 Cariche sociali
Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto a retribuzioni o compensi.
Art. 8 Perseguimento dello scopo sociale
Lo scopo dell’associazione può essere perseguito tramite l’attività diretta dei direttori o dei membri dell’associazione, o tramite l’opera prestata da persone, fisiche o giuridiche, a cui l’associazione dà il mandato (eventualmente anche con contratto di lavoro dipendente) di organizzare o gestire, in tutto o in parte, attività finalizzate al raggiungimento dello scopo dell’associazione.
Art. 9 Finanziamento
Il fondo comune dell’associazione è formato dalla quota associativa dei membri. Il patrimonio può essere incrementato da erogazioni di terzi, quali ad esempio contributi di enti pubblici o privati, italiani o norvegesi, o sponsorizzazioni.
Art. 10 Destinazione dei beni in caso di recesso o cessazione dell’attività
In caso di recesso di un membro, il membro recedente non avrà diritto ad alcuna quota del patrimonio dell’associazione.
In caso di sciolgimento o cessazione dell’attività, i membri non avranno diritto ad alcuna quota del patrimonio dell’associazione. La destinazione di eventuali beni da liquidare sarà decisa dall’associazione. La quota di patrimonio costituita da eventuali fondi erogati dal Ministero degli Esteri Italiano sarà devoluta a favore di enti che perseguano analoghe finalità (promozione linguistico-culturale) nell’ambito della stessa circoscrizione consolare o diplomatica o, in loro assenza, sulla base della vicinanza tra paesi. La scelta dell’ente destinatario dovrà essere approvata dall’ufficio consolare di Oslo.
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